L’apporto della tecnologia ed il primato delle misure tecniche nella prevenzione del rischio da infezioni nell’assistenza sanitaria

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Antonio Oddo

Keywords

Rischio biologico, infezioni da ferite da taglio e da punto, settore ospedaliero e sanitario, prevenzione, progresso tecnico, dispositivi di sicurezza, interventi legislativi, norme giuridiche, obblighi, sanzioni

Abstract

La tutela degli operatori sanitari contro il rischio di infezioni causate da ferite nell’uso di strumenti taglienti o appuntiti  è stata posta – quale particolare, diffusa ed insidiosa tipologia di “rischio biologico” – al centro delle attenzioni di indagini, studi e ricerche di varia nazionalità e provenienza che hanno condotto ad una convergenza di risultati capaci di influenzare l’intervento legislativo a livello europeo e sopra nazionale. Questa convergenza di risultati si è indirizzata verso il riconoscimento del grande potenziale del ruolo della tecnologia ed, in particolare, dei “dispositivi di protezione” che assumono un rilievo assolutamente primario ed insostituibile, quali “misure tecniche”, rispetto alle altre e pur rilevanti misure “organizzative” e “personali”. Le risultanze nazionali ed internazionali degli studi e delle ricerche, nonché delle relative conclusioni, meritano una trattazione specialmente dedicata su questa Rivista, tanto più che si tratta di risultanze che hanno trovato un approdo legislativo a livello sovra-nazionale con la Direttiva 2010/32/UE. Quest’ultima ha infatti consacrato e codificato con un sistema di norme assolutamente cogenti l’ “Accordo quadro” concluso tra le organizzazioni più rappresentative del settore ospedaliero e sanitario per la “prevenzione  delle ferite da taglio e da punta”. In base al Trattato sull’ “Unione europea” la Direttiva 2010/32/UE deve essere recepita negli ordinamenti di tutti gli Stati membri di questa “Unione” con prescrizioni legislative adeguatamente  sanzionate nel caso di violazione da parte dei “datori di lavoro” e/o dei “dirigenti”. Al riguardo, lo Stato italiano ha introdotto con il D.Lgs. n. 19 del 2014 un apposito “reato di pericolo” per la violazione delle  norme di “prevenzione” che sono destinate a prevenire il particolare “rischio biologico” qui trattato e che sono state integrate nel D.Lgs. 81/08 – il “Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro” con apposito “Titolo” (X bis) ad esse specificamente dedicato.
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