L’intervento della “giustizia” per la massima prevenzione del rischio chimico nelle sale operatorie e per il primato della salute e della sicurezza delle persone

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Antonio Oddo

Keywords

Rischio chimico, liquidi anestetici volatili, sevofluorano e desfluorano, inquinamento delle sale operatorie, prevenzione, eliminazione o riduzione al minimo del rischio, progresso tecnico, indirizzi della giurisprudenza, sentenze del Consiglio di Stato

Abstract

Questo nuovo intervento sul rischio chimico da agenti anestetici nelle sale operatorie si pone in continuità progressiva con quello precedente su questa stessa Rivista nel Supplemento 1-2013, in quanto ne costituisce uno sviluppo, un completamento ed una conferma applicativa da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, con particolare riferimento all’obbligo di adottare le “misure” tecnicamente più avanzate per eliminare o, almeno, ridurre al minimo il rischio nell’uso di agenti anestetici di nuova generazione e di più largo uso nella pratica (sevoflurano e desflurano). Pertanto, in questa sede ci si ricollega inizialmente alla solida base di partenza che deriva dalle conclusioni dello studio precedente con cui si evidenziava la straordinaria convergenza dei dati tecnico-scientifici, legislativi e giurisprudenziali sul medesimo risultato costituito dalla possibilità, e conseguente obbligatorietà, di praticare anche per le attività in sala operatoria la massima sicurezza tecnologicamente raggiungibile. Si tratta infatti di obbligo che deve essere adempiuto a partire dalla scelta di apparecchiature, metodi e sistemi di qualità il più possibile idonei a contrastare i fenomeni di diffusione, dispersione e/o spandimento dell’agente volatile e pericoloso che possono contribuire – unitamente alle reazioni chimiche prevedibili ed evitabili per le caratteristiche di materiali, sostanze e relativo “confezionamento” – all’inquinamento dell’ambiente di lavoro che può raggiungere livelli comunque pericolosi per la concentrazione di gas anestetici. Successivamente, una volta ricostruito il frutto “scientifico” delle precedenti acquisizioni, si procede a valutare l’impatto del risultato già raggiunto sulla pratica dei casi concreti e sul giudizio espresso con una serie di sentenze in rapida successione del Consiglio di Stato che dimostrano l’applicazione non solo del “dato” legislativo ma anche dei riferimenti e dei rinvii che questo “dato” contiene nei confronti delle “Conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico”. Infine, si riceva, quale ulteriore e definitiva conclusione, la sostanziale uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale che risulta ormai da una pluralità univoca ed ininterrotta di sentenze pronunciate al massimo grado della giustizia amministrativa, pur a fronte di situazioni e circostanze anche molto diverse ed a dimostrazione, dunque, di un indirizzo e di una guida operativa per la quale i vertici e/o i livelli direttivi o, comunque, decisionali di aziende o enti pubblici e privati sono chiamati ad assumere ruoli e responsabilità per le scelte di “prodotti”, “sistemi” e “metodi” destinati ad incidere –per l’uso di agente anestetico -  sulla salute e la sicurezza del personale sanitario e degli stessi pazienti.

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