Alcol e Lavoro - Documento di consenso del gruppo La.R.A.

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Nicola Magnavita
G. De Lorenzo
M. Gallo
S. Garbarino
A. Goggiamani
L. Janiri
A. Messineo
G. Miggiano
S. Pichini
A. Porpora
A. Poscia
A. Sacco
A.G. Spagnolo
L. Vogel
F. Ciprani
B. Deidda
L. Fenudi
A. Magrini
L. Morini
U. Moscato
A.R. Proietti
D. Ranalletta
P.E. Santoro
P.M. Soave
C. Stanzani
L.C. Bottaro
W. Ricciardi

Keywords

Alcol, lavoro, legge, politica, screening, promozione della salute, idoneità

Abstract

Scopo: La normativa vigente nel nostro Paese affida ai datori di lavoro il compito di contrastare l’uso di alcol nei lavoratori che svolgono mansioni a rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Il gruppo LaRA (Lavoratori rischiosi per gli altri) si è posto il compito di valutare se quanto disposto ga­rantisca compiutamente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, senza pregiudizio per i diritti ci­vili dei lavoratori. Metodo: È stato prodotto un documento di consenso nel confronto tra medici, giuristi, bioeticisti e parti sociali. Risultati: La normativa vigente presenta lacune e incongruenze; le difformità nelle disposizioni del­le autorità locali e regionali non consentono di applicare una strategia unitaria sul territorio nazionale. Diversa­mente dalla norma esistente, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza del divieto di assunzione di alcolici sul luogo di lavoro non dovrebbe essere espletato solo per il tramite del medico competente, il cui ruolo istitu­zionalmente è finalizzato alla tutela e alla promozione della salute. Alcune categorie professionali per le quali è pre­visto il contrasto dell’uso di alcol non sono attualmente sottoposte a sorveglianza sanitaria. Ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali, se non risultano incidentalmente esposti a qualche altro rischio professionale previsto dalla legge, possono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nelle regioni in cui leggi regionali lo prevedono; negli altri casi, la pratica di valutare il rischio per terzi e prevedere nel Documento di Valutazione dei Rischi l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, è considerata da alcuni giuristi “consuetudo praeter legem”, quindi ac­cettabile in un ambito non ancora disciplinato dalla legge,da altri“contra legem”,illegittima.Tra l’altro il medico competente nell’eseguire i controlli alcolimetrici e gli accertamenti per alcol­dipendenza deve affrontare un dilemma etico, dal momento che la comunicazione dei risultati al datore di lavoro o agli organismi preposti al rilascio di li­cenze potrebbe non rispettare l’obbligo del segreto professionale. L’enfasi posta solo sui controlli ha inoltre indotto aziende e organi di vigilanza a trascurare in generale gli aspetti educativi e quelli riabilitativi. Il coinvolgimento dei medici di medicina generale, degli educatori e dei servizi specialistici è indispensabile per affrontare le proble­matiche dell’abuso alcolico in una prospettiva di informazione/formazione, recupero e riabilitazione. I pochi studi disponibili indicano che le norme sono ancora poco applicate e l’inosservanza non sempre è oggetto di controlli. Conclusioni: Il gruppo auspica che tutti i datori di lavoro provvedano a valutare il rischio per terzi proveniente da comportamenti di uso di sostanze alcoliche e si dotino di una strategia condivisa (policy) sull’alcol. Il controllo di tale rischio negli ambienti di lavoro richiede una più chiara definizione dei ruoli degli Organi di Controllo e Vigi­lanza e del Medico Competente e il passaggio da un atteggiamento reattivo ad uno proattivo di tutte le parti in causa.

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