Rischio chimico nelle sale operatorie e progresso tecnico: obblighi e responsabilità di legge

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Antonio Oddo

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Abstract

In questa sede verranno valutate le specifiche applicazioni del nuovo sistema legislativo e della più recente giurisprudenza a quegli ambienti di lavoro considerati particolarmente rischiosi che sono costituiti dalle strutture sanitarie e in particolare dalle sale operatorie. In tali ambienti vengono utilizzati prodotti chimici volatili classificati come “pericolosi” con conseguente esposizione al “rischio chimico” sia dei soggetti professionalmente coinvolti, secondo il tipo di attività, sia dei pazienti, cui tali attività sono destinate nei medesimi ambienti di lavoro. Una volta inquadrato il rischio chimico nel sistema normativo vigente occorre poi valutare specificamente l’applicazione del principio stesso al particolare rischio chimico derivante dall’uso di agenti anestetici nelle sale operatorie, ad esempio il sevoflurano o il desflurano, avendo cura di verificare se ed in che misura quest’ultimo rischio possa essere eliminato oppure possa essere ridotto al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Una volta, pertanto, assodato sul piano giuridico-legislativo il carattere di “agente chimico pericoloso” dei “prodotti chimici volatili” - quali anche i “liquidi volatili anestetici” (come, il sevoflurano ed il desflurano), caratterizzati da minor grado di tossicità e per questa ragione maggiormente impiegati nella pratica chimica attuale, preferibili ad alcuni gas anestetici quale il protossido di azoto – occorre rapportare i dati scientifico-tecnici che risultano dall’attuale “stato dell’arte” anche alle altre disposizioni normative a carattere imperativo che si impongono per la “prevenzione e per la protezione da agenti chimici”, secondo quanto previsto dall’apposito Titolo IX del TUSL (Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro).
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