Competenze e professionalit� nelle consulenze d’ufficio in tribunale

Competence and professionalism of expert witnesses appointed by courts


Le contese e i conflitti giuridici in ambito sanitario hanno da qualche tempo assunto un ruolo di indubbio rilievo e impegno legale in tutte le attivit� mediche. Questi possono essere motivati da rivalse su possibili “malpractices” o da attese di possibili indennizzi per malattie da imputare ad attivit� professionali, situazioni che, essendo al di fuori delle specifiche conoscenze del magistrato, sempre pi� richiedono il supporto della consulenza giudiziale da parte di “esperti”.
In una situazione di questo genere si dovrebbe generare uno stretto sodalizio tra magistrato e perito tale da rafforzare possibili influenze reciproche. In un contesto siffatto il “libero convincimento” del giudice e il “sapere” peritale, anche questo alimentato dal “libero convincimento del consulente”, sono i due elementi che, molto spesso, al di l� delle prove e controprove portano alla sentenza. Si ricorre allora a criteri che, per dirla con il Barni, finiscono per diventare “ancora di salvezza nel gorgo della insufficienza di prove tecnicamente attingibili e nell’angoscia … di dover coraggiosamente confessare una impotenza scientifica mai surrogabile con il buon senso o peggio con l’albagia di una presunta autorit� di libero convincimento che � appannaggio, oggi molto appannato, del Giudice”. Sul libero convincimento del giudice infatti hanno profonda influenza i modi di pensare e di credere dominanti in quel momento. Questo aspetto, per non parlare di fatti del nostro tempo,  viene ben evidenziato dal Guicciardini che mette in guardia Galileo sul pericolo giudiziario che incombe sullo scienziato:  �questo non � paese da venire a disputare sulla luna, n� da volere, nel secolo che corre, sostenere n� portarci dottrine nuove�. Si pu� cos� vedere nella storia dell’evoluzione giudiziaria il potere con cui le convinzioni personali del giudice, maturate nel contesto culturale dell’epoca (cos� come anche nell’attuale), possono aver orientato la giustizia, portando, a volte, a sentenze contrarie non solo alla scienza, ma anche al buon senso e all’evidenza delle prove. La fattispecie giuridica pone gi� in crisi di attendibilit� il giudizio qualora riguardi aspetti “fisici” della realt� (cio� attinenti la materia della Fisica), crisi di credibilit� che diviene ben maggiore qualora la fattispecie sia di natura sanitaria, ad eziologia polifattoriale riferita a situazioni diverse da casi definibili con il brocardo: “res ipsa loquitur”, nei quali cio� la verit� � evidente di per s� stessa. Nella realt� molto spesso, in tali situazioni, ben al di l� della aspirata certezza che si vorrebbe connaturata al Diritto romano, si naviga nella incertezza delle prove indiziarie e delle controprove, degli elementi probatori e di quelli contrari, dei sillogismi logici e della illogicit� dell’agire umano, delle tesi dell’accusa e delle controtesi della difesa, della congettura plausibile e della implausibile supposizione, in un altalenarsi tra l’emergere di una tesi e la negazione della medesima. Il compito della Giustizia � “quello di formulare un giudizio di imputazione causale sulla base di una spiegazione mediante leggi della scienza”. Mancando queste spiegazioni, come dice F. Stella, non v’� dubbio che “gli esiti perversi di questa situazione nella prassi appaiono scontati allorch� nelle perizie medico-legali vengono ignorati, disattesi, calpestati i numerosi insegnamenti della Corte di Cassazione che invitano ad agganciare i giudizi sul nesso causale ad un sapere scientifico oggettivo, basato su leggi di copertura  di forma universale o statistica: sapere che consente