Competenze e professionalit� nelle consulenze d’ufficio in tribunale
Competence and professionalism of expert witnesses appointed by courts
Le contese e i conflitti giuridici in ambito sanitario hanno da qualche
tempo assunto un ruolo di indubbio rilievo e impegno legale in tutte le
attivit� mediche. Questi possono essere motivati da rivalse su
possibili “malpractices” o da attese di possibili indennizzi per
malattie da imputare ad attivit� professionali, situazioni che, essendo
al di fuori delle specifiche conoscenze del magistrato, sempre pi�
richiedono il supporto della consulenza giudiziale da parte di
“esperti”.
In una situazione di questo genere si dovrebbe generare uno stretto
sodalizio tra magistrato e perito tale da rafforzare possibili
influenze reciproche. In un contesto siffatto il “libero convincimento”
del giudice e il “sapere” peritale, anche questo alimentato dal “libero
convincimento del consulente”, sono i due elementi che, molto spesso,
al di l� delle prove e controprove portano alla sentenza. Si ricorre
allora a criteri che, per dirla con il Barni, finiscono per diventare
“ancora di salvezza nel gorgo della insufficienza di prove tecnicamente
attingibili e nell’angoscia … di dover coraggiosamente confessare una
impotenza scientifica mai surrogabile con il buon senso o peggio con
l’albagia di una presunta autorit� di libero convincimento che �
appannaggio, oggi molto appannato, del Giudice”. Sul libero
convincimento del giudice infatti hanno profonda influenza i modi di
pensare e di credere dominanti in quel momento. Questo aspetto, per non
parlare di fatti del nostro tempo, viene ben evidenziato dal
Guicciardini che mette in guardia Galileo sul pericolo giudiziario che
incombe sullo scienziato: �questo non � paese da venire a
disputare sulla luna, n� da volere, nel secolo che corre, sostenere n�
portarci dottrine nuove�. Si pu� cos� vedere nella storia
dell’evoluzione giudiziaria il potere con cui le convinzioni personali
del giudice, maturate nel contesto culturale dell’epoca (cos� come
anche nell’attuale), possono aver orientato la giustizia, portando, a
volte, a sentenze contrarie non solo alla scienza, ma anche al buon
senso e all’evidenza delle prove. La fattispecie giuridica pone gi� in
crisi di attendibilit� il giudizio qualora riguardi aspetti “fisici”
della realt� (cio� attinenti la materia della Fisica), crisi di
credibilit� che diviene ben maggiore qualora la fattispecie sia di
natura sanitaria, ad eziologia polifattoriale riferita a situazioni
diverse da casi definibili con il brocardo: “res ipsa loquitur”, nei
quali cio� la verit� � evidente di per s� stessa. Nella realt� molto
spesso, in tali situazioni, ben al di l� della aspirata certezza che si
vorrebbe connaturata al Diritto romano, si naviga nella incertezza
delle prove indiziarie e delle controprove, degli elementi probatori e
di quelli contrari, dei sillogismi logici e della illogicit� dell’agire
umano, delle tesi dell’accusa e delle controtesi della difesa, della
congettura plausibile e della implausibile supposizione, in un
altalenarsi tra l’emergere di una tesi e la negazione della medesima.
Il compito della Giustizia � “quello di formulare un giudizio di
imputazione causale sulla base di una spiegazione mediante leggi della
scienza”. Mancando queste spiegazioni, come dice F. Stella, non v’�
dubbio che “gli esiti perversi di questa situazione nella prassi
appaiono scontati allorch� nelle perizie medico-legali vengono
ignorati, disattesi, calpestati i numerosi insegnamenti della Corte di
Cassazione che invitano ad agganciare i giudizi sul nesso causale ad un
sapere scientifico oggettivo, basato su leggi di copertura di
forma universale o statistica: sapere che consente